guida senza patente

Stamattina lettura del giornale, come ogni tanto mi succede, con soddisfazione. Corriere della Sera, come al solito.

Ci trovo un articolo dedicato alla possibile depenalizzazione del reato di guida senza patente.

Mi permetto alcune osservazioni veloci sull’articolo.

Prima citazione: “Oggi l’articolo 116 (XV comma) del Codice della Strada prevede la sanzione penale dell’ammenda (da 2.257 a 9.032 euro) per chi guida senza aver conseguito l’esame e per chi circola con la patente scaduta.”

Evidente e clamoroso errore visto che il comma 15 del CdS recita: “Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei requisiti fisici e psichici.”

La guida con patente scaduta trova sanzione all’art. 126 c.11: “Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento di una somma da 155 euro a 624  euro.  Alla  violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della  patente …”

Tutta un’altra storia.

Seconda citazione: “L’articolo 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) rimane anche se le sanzioni sono modeste (fino a tre mesi di arresto e fino a 309 euro di ammenda) e non spaventano i gestori di discoteche e fiaschetterie. L’unica consolazione per i cittadini tartassati dalla movida sarà quella di poter chiamare ancora carabinieri e polizia. Senza il penale la competenza sarebbe dei vigili.”

 Qui le sanzioni sono corrette ma la conclusione è, diciamo, discutibile.

Cito una parte dell’art. 13 L. 689/81: “All’accertamento   delle   violazioni   punite   con   la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche  gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria…”

Il che significa, banalmente, che l’accertamento di violazioni amministrative compete anche ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, come sono, ed è ovvio, i carabinieri, il che significa che l’articolista fornisce una indicazione sulla competenza (in questo caso eventuale) del tutto infondata.

Manco a dirlo, l’articolista parla di “vigili”, non certo di polizia locale o municipale; curioso no?

Mentre il giornale è ben attento ad adeguarsi ai dettami del politicamente corretto, chiamando sindaca (bleah) il sindaco di Quarto (protagonista di una vicenda tipicamente italiana che il teatro dell’assurdo… beh lasciamo perdere) con la polizia municipale è troppo complicato, meglio restare al consueto “vigili”.

Non me ne lamento se penso che ancora, nei paesi, c’è chi parla di “guardie” ma mi aspetto, da quello che considero uno dei migliori giornali italiani, maggiore attenzione.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.